PERCHÉ LASCIARE IN BILANCIO SOMME CHE NON SI POSSONO RECUPERARE?
CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI GENERAL CREDIT
Cessione pro soluto crediti Veneto
Cessione pro soluto crediti Veneto e tutta la Nostra Clientela è assistita, in ogni momento dell’anno, anche nelle procedure di cessione crediti di difficile esigibilità, in quanto alla formazione dell’utile d’esercizio e alla conseguente imposizione fiscale, concorrono anche quei crediti di dubbia esigibilità i quali, oltre ad essere fonte di costi di gestione, disturbano la chiarezza del bilancio.
Cessione pro soluto crediti Veneto GENERAL CREDIT ti propone la CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI nel rispetto dell’interpretazione più restrittiva delle leggi, rivolta ai crediti scaduti, di difficile realizzabilità e onerosa gestione, fornendoti anche il servizio di DUE DILIGENCE e consulenza sulle Norme Antielusione.
Gli scopi di cedere i crediti in pro soluto sono:
- riduzione dei costi amministrativi derivanti dalla gestione infruttuosa dei suddetti crediti,
- maggiore trasparenza nei bilanci e nei rapporti con le banche (secondo direttiva CEE n.86-117, D.Lgs.127/91),
- consentirti finalmente la corretta DEDUZIONE FISCALE delle PERDITE SUBITE.
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Cessione pro soluto crediti Veneto
La cessione del credito è regolata dal Codice Civile dall’articolo 1260 all’articolo 1267. Vuoi conoscere quali sono le disposizioni normative riguardanti la cessione pro soluto crediti veneto?
Nell’ambito della nostra attività di ACQUISTO DEL CREDITO hanno rilevanza gli artt. 1260, 1261, 1264 e 1267.
L’art. 1260 dispone che il credito può essere ceduto a titolo oneroso o gratuito, anche senza il consenso del debitore.
Nella prassi è importante come per tutti gli atti giuridici che la data del contratto di cessione sia certa.
Questa certezza si può ottenere con uno scambio di corrispondenza fra cedente e cessionario, con data certa (PEC prima del 31 dicembre).
Il debitore ceduto deve essere messo in condizioni di assolvere il suo obbligo nei confronti del nuovo creditore e pertanto va informato dell’avvenuta cessione a mezzo lettera raccomandata a.r.
D’altronde l’art. 1264 dispone che “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata”.
L’art. 1261 dispone che gli avvocati, fra gli altri, non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta la contestazione se stanno patrocinando una delle parti.
L’art. 1267 stabilisce che “il cliente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia avuto la garanzia”. In questa norma si configurano le due diverse forme di cessione del credito:
a) PRO-SOLUTO: senza garanzia della solvenza del debitore
b) PRO-SOLVENDO: sussiste la garanzia di solvenza del debitore. Questo secondo tipo di contratto non rientra nelle operazioni abituali proposte dalla GENERAL CREDIT e va trattato eccezionalmente, solo su richiesta della controparte.
GENERAL CREDIT UNA SOLUZIONE SPECIFICA PER LE DIFFERENTI CATEGORIE DI RECUPERO CREDITI
ASPETTI FISCALI RECUPERO CREDITI
Se tu volessi approfondire gli aspetti fiscali dell’operazione di cessione dei crediti a titolo oneroso puoi leggere anche le seguenti pagine, riassunti nei seguenti punti:
DEDUCIBILITÀ
REGIME IVA
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